martedì 5 agosto 2008
CASTELLAMMARE COME ALCAMO" VIETATA LA VENDITA DI ALCOLICI DA ASPORTO"
Considerato che:nel territorio comunale, specie in prossimità di esercizi commerciali e nei luoghi di aggregazione spontanea dei giovani, si registra, specie nei fine settimana, l’eccessivo consumo di bevande alcoliche da parte degli stessi giovani, anche minorenni, che porta all’inevitabile conseguenza del manifestarsi di schiamazzi, in particolare nelle ore notturne, tali da turbare la quiete pubblica, accompagnato dall’abbandono, dopo l’uso, in strade, piazze, ville, cortili ed ingressi di civili abitazioni, di contenitori di bevande alcoliche; considerato che la predetta situazione, che ha assunto proporzioni rilevanti, è collegata alla vendita per asporto di bevande alcoliche comprate presso i numerosi esercizi commerciali, laboratori artigianali ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande presenti nel territorio, aperti nelle ore serali e notturne; dare atto che le bevande vendute per asporto vengono consumate all’esterno degli esercizi e successivamente i relativi contenitori vengono abbandonati senza alcun riguardo per la pulizia dei luoghi, in contrasto con le norme di igiene del suolo e dell’abitato e, soprattutto, costituiscono fonte di pericolo per i soggetti che abitano in quei luoghi e/o vi transitano, in quanto possono provocare tagli e ferite di varia natura che possono trasformarsi in pericolosissimi proiettili ove urtati da veicoli in transito e scagliati con imprevedibili traiettorie; Ritenuto necessario provvedere con urgenza ad eliminare gli inconvenienti sopra descritti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per le persone che frequentano gli spazi pubblici cittadini ed hanno diritto a fruirne in condizioni di assoluta sicurezza e tranquillità, vietando agli esercizi commerciali su aree private e pubbliche, laboratori artigianali ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande operanti nel territorio, di vendere per asporto bevande alcoliche nella fascia oraria che va dalle ore 22.00 alle 6.00 del giorno successivo; Ritenuto opportuno prevedere una durata temporale del suddetto divieto, al fine di valutarne gli effetti; Visto l’art. 54 comma 2 del decreto lgsvo n° 267/2000 che assegna al Sindaco la competenza all’adozione di provvedimenti urgenti, contingibili, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli alla pubblica incolumità; Visto l’art. 69 dell’OREl vigente; Visto l’art. 1 quarter e cinquies della legge n° 116/2003 di conversione del DL n° 50/2003; Visti gli artt. n° 650 e 687 e seguenti del Codice penale; ORDINA Con decorrenza immediata e sino al 30 settembre 2008, dalle ore 22,00 alle ore 6.00 del giorno successivo, nel territorio comunale è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore, di vetro e non, da parte degli esercizi commerciali su aree private e pubbliche, laboratori artigianali (di cui alla l.r. n° 28/1999 e s.m. e l.r. 18/1995 e s.m.) e da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (di cui alla l.egge n° 287/1991); ·L’inosservanza della presente Ordinanza comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 e le altre sanzioni penali comminate dalla vigente normativa ivi comprese quelle previste nel caso di somministrazione di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, ai minori; ·Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune, pubblicazione sul sito internet del Comune, affissione nei principali luoghi pubblici, comunicazione a S.E. il Prefetto, al Signor Questore, a tutte le Forze dell’Ordine, al Comando di Polizia Municipale, alla Camera di Commercio di Trapani ed alle Associazioni di categoria. ·È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare rispettare la presente Ordinanza.
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